Ministero del Lavoro, Lettera circolare 25.6.2013 Prot. 37/011553
Con la sentenza di cui all'oggetto (di seguito allegata) la Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione di legittimità costituzicnale dell'art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 124/2004 "nella parte in cui dispone la sospensione anziché Firuerruzione del termine di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro."
La questione trae origine dalla diversa disciplina propria del regime del "doppio binario" introdotto dal Legislatore conriferimento ai nuovi ricorsi am ministrativi previsti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
In particolare il Giudice delle leggi ha accolto l'eccezione di ìncostituzìonalità sollevata dal Giudice rimettente in ordine alla ingiustifieata disparità di trattamento venutasi a determinare in seguito alla previsione. per il ricorso di cui all'arr. 16 del decreto citato, degli effetti interruttivi del termine per proporre il ricorso giurisdizionale ex art. 22 L. n. 689/1981> rispetto alla previsione di effetti meramente sospensivi per coloro che propongono l'analogo ricorso di cui all'art. 17 della norma in parola.
In pratica, dal tenore letterale delle nonne in esame, configuranti la disciplina dei. citati ricorsi amministrativi, scaturiva una disparità di trattamento, in ordine alla tempistìca perproporre il ricorso giurisdizionale, fra i soggetti che proponevano ricorso ex art.16 e quelli che proponevano ricorso ex art. 17, laddove i primi potevano beneficiare del termine integrale, in conseguenza del predetto effetto interruttivo, mentre ì secondi potevano fruire solo del termine residuale rispetto al
periodo già trascorso nelle more della proposizione del gravame amministrativo, con la conseguente compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e l'evidente disomogeneità di discipline regolanti ricorsi in tutto e per tutto simili.
Nella fattispecie in esame, la Consulta ha ritenuto che le diverse finalità e caratteristiche dei ricorsi in argomento non possano, in ogni caso, giustificare una netta difformità nella regolamentazione dei termini utili per adire l'Autorità giudiziaria.
La Consulta osserva, infatti, che l'applicazione integrale della norma censurata, comportante il solo effetto sospensivo e non interrurtivo, porterebbe, una volta percorsa la via amministrativa, ad un potenziale svuotamento della facoltà di ricorrere all' Autorità giudiziaria in ragione dell'azzeramento dei termini per via della loro eventuale consumazione precedente alla proposizione del gravame amministrativo, contrariamente a quello che succede nella corrispondente ipotesi di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004, dove l'espressa previsione dell'effetto interruttivo...
LaPrevidenza.it, 28/06/2013
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