mercoledì, 14 ottobre 2026

Riscossione 2010 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dagli iscritti alla gestione separata

Inps, Circolare 14.6.2010 n. 73

 

4. Rateizzazione

La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2010.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2010.
L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 per cento mensile.  Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:

·         gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;

·         le causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;

·         la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 17 giugno al 16 luglio. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.

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LaPrevidenza.it, 15/06/2010

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