Cassazione, Sezione lavoro 15915/2009
La Corte di Appello di Brescia, pronunciando sull'appello della società I. confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accolto la domanda dei lavoratori in epigrafe avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata reintegrazione nel posto di lavoro per il periodo successivo a due licenziamenti dichiarati illegittimi con sentenze passate in giudicato.
I giudici di appello, premesso che l'art. 2013 riguarda anche al demansionamento derivante dalla inutilizzazione del dipendente e la fattispecie dedotta in giudizio non rientrava nell'ambito della operatività dell'art. 18 della L. 300/70, riguardando tale norma “solo quella parte del mancato guadagno statica corrispondente alle retribuzioni perse e non anche l'accrescimento della capacità professionale”, ma in quella di cui all'art. 1223 cc “contenendo anche il lucro cessante sotto il profilo della perdita o della mancata acquisizione della professionalità”, esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa per l'omessa reintegrazione, ritenevano raggiunta la prova per presunzioni del pregiudizio alla professionalità dei lavoratori non reintegrati e tanto con riferimento alla specifica allegazione del pregiudizio con riferimento alle mansioni svolte ed al lungo tempo trascorso senza essere riammessi in servizio.... (fonte: Altalex)
LaPrevidenza.it, 31/07/2009
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