Corte dei Conti, sez. giurisd. appello Sicilia, sentenza 9.10.2007 n. 234
Il Giudice di primo grado ha circoscritto il “thema decidendum” alla legittimità o meno della rideterminazione “in pejus” del trattamento di quiescenza e del recupero delle somme indebitamente corrisposte per le pensioni ed ha respinto il ricorso, affermando che la pensione era stata riliquidata correttamente, con attribuzione di un trattamento annuo complessivo superiore a quello goduto con pari decorrenza. Ha, quindi, ritenuto che il debito della ricorrente veniva ad essere compensato con il maggiore credito derivante dalla riliquidazione successivamente effettuata con altro provvedimento con attribuzione dei benefici di cui all'art. 5, comma 4 e 6 della l.r. n. 5/1991 ed ha affermato che, malgrado nella fattispecie l'operazione di modifica del provvedimento definitivo di pensione andava ritenuto illegittimo, il principio di immodificabilità dei provvedimenti definitivi è da ritenersi relativo e che l'amministrazione ha il potere di correggere i propri errori quando la legge stabilisce la riliquidazione delle pensioni, purchè venga mantenuto il trattamento in godimento, escludendo in ogni caso la ripetizione delle maggiori somme percepite dal pensionato. In relazione alle suddette affermazioni ha considerato che la riliquidazione della pensione era avvenuta correttamente con attribuzione di un trattamento annuo complessivo superiore a quello in precedenza goduto con pari decorrenza ed ha quindi dichiarato infondato il ricorso.
LaPrevidenza.it, 18/10/2007
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...