martedì, 20 maggio 2025

Riforma Fornero e nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: un caso di reintegra del dipendente licenziato

Tribunale di Bologna, Ordinanza 15.10.2012 n. 2631 - Daniela Carbone

 

Con ordinanza del 15 ottobre 2012 n. 2631, il Tribunale di Bologna,  giudice Maurizio Marchesini, si è per primo pronunciato in merito ad un licenziamento per giusta causa, intimato pochi giorni dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero (legge n. 92/2012) e, quindi, in pieno regime della nuova disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il caso riguarda un impiegato di una società che via mail si era lamentato dei propri dirigenti in modo talmente offensivo, secondo il datore di lavoro cui era pervenuta la mail, da dover troncare il rapporto di lavoro immediatamente. Il Giudice del lavoro di Bologna, accertato che l’offesa non era poi così grave, che il lavoratore non aveva precedenti procedimenti disciplinari a suo carico, che la frase offensiva era stata originata nel contesto di un periodo particolarmente stressante sul posto di lavoro per cui lo stesso dipendente si era poi scusato per quanto scritto nella mail, ha deciso per la reintegra del dipendente con condanna della società alle retribuzioni e contribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegra. Tale decisione ha avuto ampia diffusione anche da parte dei mass-media in quanto, oltre ad essere una delle prime pronunce dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero sui licenziamenti, ne fornisce di fatta un’interpretazione completamente diversa rispetto a quella che era invece la volontà del legislatore (risolvere il contenzioso dei licenziamenti prevalentemente con un pagamento in denaro anziché con la reintegra, fatte salve poche eccezioni). E se da un lato ciò è frutto dell’ampio discrezionalità lasciata al Magistrato di decidere se e quali comportamenti del lavoratore (o dell’azienda) sono sanzionabili e in che modo, dall’altro, a prescindere dalla condivisibilità o meno della decisione presa nel caso di specie, comunque è evidente che, inevitabilmente, si assisterà ad un trattamento diverso per situazioni analoghe se non identiche solo in base al diverso pensiero del magistrato incaricato. La riforma Fornero prevede infatti la reintegra nei soli casi di insussistenza del fatto contestato, ovvero, secondo l’interpretazione letterale e più immediata, nelle ipotesi in cui l’episodio che abbia determinato il licenziamento non sia effettivamente accaduto nonchè qualora il fatto rientri tra quelli punibili con una sanzione conservativa, alla luce del Ccnl applicato o del codice disciplinare. Viceversa, nel caso affrontato dal tribunale bolognese, il fatto contestato esiste per davvero, trattandosi di una mail offensiva la cui esistenza non è stata oggetto di contestazione. Tuttavia, il nuovo testo normativo dell’art. 18 st. lav. è stato deciso in modo completamente diverso (e forse inatteso) poiché la ritenuta non gravità del fatto da parte del giudice equivale all’insussistenza del fatto stesso inteso in senso giuridico e non in senso materiale, e quindi “nell’unicum della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente l’elemento soggettivo”. Il magistrato bolognese spiega che non basta accertare che l’episodio sia avvenuto (l’invio della mail polemica), ma è anche necessario valutare «l’intenzionalità», il contesto aziendale e pure i fattori psicologici. Così disponendo (la reintegra), è stata data subito prova dei pregi (pochi) e difetti (tanti, per la verità) che la Riforma Fornero ha, anche per l’eccessiva discrezionalità del giudice nell’applicare la legge a fronte della mancanza di definizione dei casi di reintegra o meno, con ampio margine di manovra. Non resta che attendere le prossime decisioni, per verificare se l’interpretazione del Tribunale di Bologna sia stato un caso sporadico o se prevalga proprio questo orientamento.

 

Avv. Daniela Carbone

 

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LaPrevidenza.it, 07/11/2012

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