Tar Lombradia, Milano, Sentenza 9 giugno 2010, n. 1764
Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società ha impugnato l’atto indicato in epigrafe. Il ricorso si articola su quattro motivi. Il primo lamenta l’incompetenza del funzionario in quanto l’ordinanza in questione doveva essere emanata dal Sindaco o da un assessore delegato. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 7 e 8 L. 24190 poiché non era stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento. Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto lo scarico del materiale è avvenuto ad opera della s.r.l. xxx che ha sede nel medesimo luogo della xx tramite una terza ditta. Il quarto motivo eccepisce lo stesso vizio per il fatto che il materiale esistente nella scarpata è ivi presente da lungo tempo e non è possibile stabilire chi sia il responsabile dell’abbandono di rifiuti. Il Comune di Lomagna non si costituiva in giudizio.
LaPrevidenza.it, 01/07/2010
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