Inps, Circolare 31.3.2008 n. 48
L’art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (allegato n. 1), prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995. La materia è stata più volte trattata dall’Istituto, da ultimo, con le circolare n. 38 del 28 marzo 2008, nella quale, in particolare, sono state fornite istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2002, comunque stipulati entro il 31/12/2003. Si ricorda, infatti, che la misura agevolativa trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo preordinate. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione – con specifica nota[1], ha autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà, successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005. In merito all’applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.....
LaPrevidenza.it, 01/04/2009
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