Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28 settembre 2012, n. 5154
1.- La signora Ma. Lu. Vi. aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il provvedimento (n. 804202 del 25 agosto 2006) con il quale il dirigente del Settore Anziani e Strutture Residenziali del Comune di Milano, nell'autorizzare il suo ricovero nella struttura assistenziale "La Piccola Casa del Rifugio" di Milano, aveva disposto:
a) che fosse rilasciata delega al Comune per la riscossione al 100% delle pensioni a qualsiasi titolo percepite, fatta salva la pensione di guerra;
b) che fosse rilasciata delega per la trattenuta del 100% dell'indennità di accompagnamento con i relativi arretrati maturati;
c) la restituzione al ricoverato della quota mensile di Euro 104,00 e del 50% della tredicesima;
d) il riconoscimento di risparmi accertati dall'ultimo estratto conto bancario, pari ad Euro 5.902,10 (al 28.7.2006) per il pagamento della retta privata fino al 14 novembre 2006, sino al raggiungimento di Euro 2.500,00, limite stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1246/03 per accedere al contributo comunale;
e) la rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero, fino all'effettiva concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'amministrazione comunale.
La signora Vi. aveva sostenuto, in particolare, che la componente reddituale, da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate, non doveva comprendere la pensione per l'invalidità civile e l'assegno di accompagnamento che non fanno parte del reddito imponibile per effetto dell'istituzione, con il d. lgs. n. 109 del 1998, dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, con sentenza della Sezione I, n. 1405 del 9 maggio 2008, ha accolto il ricorso.
Secondo il TAR, infatti, la legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) contiene una serie di disposizioni che fanno ritenere che le regioni, nell'emanare la disciplina di loro competenza sui servizi sociali assistenziali agevolati, siano comunque vincolate al sistema ISEE.
Infatti l'art. 8, comma 3, lett. l) della citata legge prevede che spetta alle regioni stabilire i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g). E tali criteri debbono essere determinati tenuto conto dei principi stabiliti dal d. lgs. n. 109 del 1998 che ha introdotto il sistema ISEE.
In particolare, ha aggiunto il T.A.R., l'art. 25 della legge n. 328 del 2000 prevede che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge, "la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130".
3.- Il Comune di Milano ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
Secondo il Comune il riferimento all'ISEE, di cui al d. lgs. n. 109 del 1998, poteva infatti ritenersi applicabile alla fattispecie solo ai fini della valutazione dell'accesso ai servizi, come previsto dall'art. 25 della legge quadro n. 328 del 2000, e non anche ai fini del concorso da parte dell'interessato al pagamento delle prestazioni. Mentre il principio della compartecipazione alle spese da parte degli utenti, che discende dall'art. 1, comma 3 della legge n. 328 del 2000, è poi regolato dal successivo art. 8, comma 3, che attribuisce alle regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni.
Secondo il Comune, inoltre, la sentenza si pone in contrasto con tutta le disposizioni che prevedono la partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi sanitari e assistenziali, fatta eccezione per le ipotesi di indigenza dell'assistito, e non tiene conto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia comunale stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
Il Comune ha anche chiesto, in via subordinata, che la Sezione sollevi questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal d. lgs. n. 130 del 2000, se interpretate nel senso di non consentire l'emanazione di disposizioni per la partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi assistenziali.
4.- All'appello si oppone la signora Vi. che ha sostenuto che la legge regionale n. 3 del 2008, comunque successiva alla fattispecie, ha confermato, in armonia con i principi enunciati dalla legge n. 328 del 2000, la cogenza del sistema ISEE anche per i servizi assistenziali...
LaPrevidenza.it, 30/11/2012
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