Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 30.4.2010 n. 10578
Con ricorso depositato in data 11.11.2002 gli epigrafati ricorrenti, liberi professionisti, si opponevano al silenzio – rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle somme versate a titolo di acconto e saldo Irap per gli anni dai 1998 al 2001, deducendo la carenza di un’attività autonomamente organizzata. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate di Poggibonsi eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso cumulativo presentato dai ricorrenti e deducendo nel merito l’infondatezza delle richieste di rimborso. La Commissione provinciale di Siena accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Agenzia ribadendo le tesi esposte in primo grado. I contribuenti presentavano memoria ribadendo l’eccezione di carenza di assistenza tecnica dell’Amministrazione e chiedendo la conferma della sentenza. La CTR della Toscana accoglieva il gravame dichiarando l’inammissibilità del ricorso in primo grado. Avverso la detta sentenza i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente...
LaPrevidenza.it, 28/06/2010
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