Inps, Circolare 18.9.2012 n. 114
1. Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa - In merito ai periodi di assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che in virtù della normativa introdotta con l’art.6 del D.M. 12 luglio 2007 sono coperti da contribuzione figurativa, sono pervenuti quesiti a questa Direzione Centrale sulla sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge 13 maggio 1988, n.153. Considerato che il D.M. citato prevede l’accredito di contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura della stessa ma non accenna ad un possibile utilizzo di detto accredito ai fini del diritto a prestazioni non pensionistiche, è stata formulata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il Ministero, preso atto che per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare agli iscritti alla Gestione separata è necessario che sia soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva, e tenuto altresì conto della rilevanza sociale della questione, ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata alle quali si rinvia, per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità/paternità è utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Si precisa che, ai fini della presente Circolare, il diritto all’assegno per il nucleo va riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato ed anche con riferimento alle ipotesi di adozione e affidamento di cui al D.lgs. n. 151/2001), sia che si tratti di congedo di paternità. Inoltre, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale
2. Principi per il calcolo all’assegno per il nucleo familiare - Ai sensi dell’art.2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n.335, per l’assolvimento dell’obbligo contributivo nella Gestione separata vige il principio di cassa. Il comma citato dispone infatti che “…hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno…”.
LaPrevidenza.it, 19/09/2012
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