Tribunale Ue, 12.5.2009 T-410/07
«Marchio comunitario – Marchio comunitario denominativo JURADO – Mancanza di domanda di rinnovo da parte del titolare del marchio – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum presentata dal licenziatario esclusivo»
Il 25 aprile 1996 la Café Tal de Costa Rica SA ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo JURADO, per caffè e altri prodotti appartenenti alla classe 30 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato.
A seguito della registrazione da parte dell’UAMI del marchio richiesto con il numero 240 218, il 5 agosto 1998 la Café Tal de Costa Rica (in prosieguo: il «titolare del marchio») ha stipulato con la Jurado Hermanos, SL, ricorrente, un contratto di licenza esclusiva avente ad oggetto il marchio controverso. Tale contratto, che si inseriva nel contesto di un altro contratto di licenza esclusiva concluso tra gli stessi contraenti il 15 aprile 1996 e relativo a due marchi spagnoli nonché ad un marchio polacco, prevedeva che la licenza durasse 48 anni, vale a dire fino al 2046. La concessione di detta licenza è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari, in conformità dell’art. 22, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
Con lettera 26 settembre 2005, conformemente all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’UAMI ha informato tanto il titolare del marchio che la ricorrente, nella sua qualità di detentrice della licenza esclusiva sul marchio controverso, che la registrazione di quest’ultimo sarebbe scaduta il 25 aprile 2006. Nell’ambito di tale lettera l’UAMI illustrava le modalità di rinnovo e indicava che una domanda a tal fine doveva essere presentata prima del 30 aprile 2006 o, al più tardi, prima del 1° novembre 2006, e che in quest’ultima ipotesi tuttavia sarebbe stata esigibile una soprattassa.
LaPrevidenza.it, 09/07/2009
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