Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15.11.2011 n. 23958
D.S.M.C. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, pubblicata il 15 gennaio 2010, che accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Avezzano aveva condannato la ricorrente a restituire all'INPS somme percepite indebitamente. L'INPS ha depositato controricorso ed il suo difensore ha discusso la controversia. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso deve essere rigettato.
Le somme in questione erano ratei di pensione di reversibilità per il primo coniuge della ricorrente, percepiti, per il periodo dal 1 giugno 1983 al 31 luglio 1991, dalla D.S., in costanza di un secondo matrimonio contratto il 22 maggio 1983. Il ricorso consta di un unico, indistinto, motivo, con il quale si denunzia che "il giudice d'appello ha violato alcune norme di legge nello stabilire che debbano essere restituiti i ratei pensionistici che si presumono essere stati riscossi indebitamente negli anni 1996-1997". In particolare sarebbe stato violato "la L. n. 88 del 1989, art. 52 e leggi successive e le sentenze della Corte di cassazione 4805/1989 ecc". La norma invocata è la seguente: "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
LaPrevidenza.it, 02/03/2012
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