Adriana Pignataro
Ci pare utile raffrontare la sentenza in esame con quella resa dalla Cassazione civile Sez. Lavoro in data 10 gennaio 2011 n.306 già commentata (www. laprevidenza. it).
Sembra che in entrambe le sentenze i giudici affermino gli stessi principi, tuttavia, si ha la sensazione che tra le due pronunce vi sia una diversità di intenti.
Mentre, infatti i giudici del Lavoro drasticamente affermano che il datore di lavoro deve provare di aver adottato tutte le cautele e che l’inadempimento delle sue obbligazioni è dovuto a causa a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. , i giudici penali affermano che occorre la prova di aver violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile .
In sostanza, appare che, secondo i giudici del lavoro, occorra una prova di contenuto più articolato ( dimostrare di aver adottato tutte le cautele) per escludere ogni responsabilità del datore di lavoro, mentre, stando alla sentenza in esame, sembra sia sufficiente il difetto di prova della violazione di una specifica regola cautelare.
Nel primo caso sembra richiedersi la dimostrazione di un comportamento positivo, nel secondo è sufficiente un comportamento negativo ( mancata violazione di una norma specifica).
Vero è che la responsabilità del datore di lavoro presuppone la presenza di una condotta colposa che abbia un ruolo eziologico nel verificarsi dell’evento lesivo e che, la responsabilità del medesimo non è oggettiva, ma il concetto di obbligo di garanzia del datore di lavoro potrebbe intendersi delimitato e ridotto se, per il riconoscimento della sua responsabilità si richieda solo la prova della violazione di una specifica norma cautelare e non anche la prova di avere osservato tutte le cautele come anche la diretta sorveglianza sugli altri soggetti obbligati quali nella specie il medico competente.
La Corte di Cassazione ha chiuso l’argomento considerando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato in fatto la mancanza di violazioni cautelari anche in riferimento alla scelta ed al controllo del medico competente, ma qualche dubbio resta sul come e in che limiti si debba provare la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e segg.
Avv. Adriana Pignataro
Avv. Adriana Pignataro
LaPrevidenza.it, 08/11/2011
Avvocato
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