sabato, 26 aprile 2025

Responsabilità del datore di lavoro per infortuni e malattie professionali

Articolo dell'avvocato Adriana Pignataro

 

Che il lavoratore dovesse essere assistito è principio antico e costituisce un sentimento fondamentale del vivere in un contesto sociale,Già infatti durante la rivoluzione francese si affermava che” la società è tenuta a provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri. A queste premesse , per altro verso, corrisponde il principio, anch’esso risalente al diciannovesimo secolo e tuttora valido, per cui chi si giova del lavoro di un soggetto ,deve anche assumersi i correlativi doveri ed obblighi intesi a garantire la suddetta assistenza e sicurezza in caso di infortuni o malattie professionali. Il soggetto che deve garantire il lavoratore è, quindi, il suo datore di lavoro, sia esso individuo o persona giuridica. La responsabilità del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i suddetti principi riconosciuti dalla nostra Costituzione vedi: art.32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art.35 (tutela del lavoro), art.38 ( tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), art.41 (l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme dell’ordinamento dello Stato Italiano . Nell’ambito del nostro ordinamento già la lontana legge n.80 del 17 marzo1898 costituisce la prima normativa nella materia prevedendo una assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro contro gli infortuni per le industrie più pericolose; il primo Testo Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro viene successivamente emesso con R.D. n.51 del 31.1.1904; la legge n.1765 del 17.8.1935 riconfermava ancora la tutela del lavoratore ed i conseguenti obblighi del datore di lavoro, ed infine, il TU 1124 del 1965 , il D.Legislativo n.38 del 2000 costituiscono l’attuale normativa speciale di riferimento. A parte, ma considerata norma fondamentale, deve essere citata la disposizione di cui all’articolo 2087 del Codice Civile della quale si dirà ed alla quale va affiancata la norma di cui all’art.2049 del medesimo Codice Civile. In sede penale dobbiamo, inoltre tenere presenti altre disposizioni che prevedono, parimenti, la responsabilità del datore di lavoro per particolari fattispecie criminose ( art.437 c.p. art.451 c.p.) per non parlare di tutti i reati contravvenzionali per omissione di misure di sicurezza previsti dal D.Legs.626/94 e successivamente dal citato D.legs n.81/2008. Sono citazioni in sintesi di norme che. poi in prosieguo vedremo più in particolare valutando come la normativa abbia via via previsto i modi e le condizioni per il sorgere di una responsabilità del datore di lavoro nei casi di cui si discute. Altrettanti riconoscimenti del diritto alla salute e sicurezza del lavoratore con conseguenti obblighi per chi ne è datore di lavoro, sono chiaramente previsti dal diritto comunitario. Già il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 all’art.118 prevedeva la protezione del soggetto contro gli infortuni sul lavoro. Nel diritto comunitario , ricordiamo il Regolamento CEE 14 giugno 1971 n.1408 che afferma il diritto di rivalsa degli Enti assicuratori nei confronti del responsabile dell’infortunio, ma, in particolare, va ricordata la Direttiva 39/391 art.5 che riconosce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Le Direttive devono, comunque essere recepite dallo Stato Membro con apposita legge, peraltro, ricordiamo che la stessa Costituzione, all’articolo 10 impone di uniformarsi alle norme del diritto internazionale. La responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dei suddetti principi è, dunque, riconosciuta anche in sede di diritto comunitario, con la conseguenza che una eventuale normativa interna di uno Stato membro non potrebbe escludere tale responsabilità in quanto contraria a norme comunitarie prevalenti sulla normativa nazionale. Si aggiunga che la Costituzione Europea medesima ha ribadito il diritto a condizioni di lavoro sane e sicure (art.II -91), il diritto ad un livello elevato di protezione della salute umana (art.II-95).

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 25/06/2010

PAOLO SANTELLA
mini sito

Via Barberia N. 28, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

0514845918

Cellulare:

3287438262

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

L’Avvocato Paolo Santella, del Foro di Bologna, patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori, civi...

GIANNANTONIO BARBIERI
mini sito

Via De' Griffoni 15, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

051220914

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto sanitario, Responsabilità medica e sanitaria. Diritto previdenziale