Cassazione, sentenza 20.1.2012 n. 800
Con sentenza depositata in data 30,3.2007 la Corte d'appello di L'Aquila, riformando la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta da M.R. nei confronti dell'INAIL condannando l'Istituto a costituire in favore del ricorrente una rendita di inabilità per malattia professionale a decorrere dal 29.2.1996 rapportata ad un grado di inabilità del 15%. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo di dover rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL, sul rilievo che la prescrizione non potrebbe maturare nel corso degli accertamenti amministrativi tutte le volte in cui tali accertamenti si protraggano nel tempo e l'ente previdenziale abbia dato formalmente ripetute assicurazioni all'interessato circa la possibilità di pervenire ad una decisione di merito, e ciò senza minimamente prospettare che possa essere eccepita la prescrizione mentre gli accertamenti sono in corso.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INAIL affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso M.R..
LaPrevidenza.it, 15/02/2012
3497880035
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0664522748
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Professore Avvocato
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