Rendita catastale: con la valutazione automatica c’è liquidazione d’imposta senza avviso di accertamento
Nota a Cass. civ., sezione Tributaria, 24 settembre 2008 n. 23995 - Avv. Daniele Iarussi
L’avviso di liquidazione dell’imposta qualora il contribuente abbia optato per la valutazione automatica con attribuzione di rendita catastale necessita del previo avviso di accertamento?
In materia di liquidazione di imposta a seguito di valutazione automatica di rendita catastale, si segnala Sez. Trib. n. 23995, la quale precisa, in primo luogo, che secondo un consolidato indirizzo della Corte Suprema (ex plurimis Cass. 2004/19743, Cass. 2003/13241, Cass. 2003/10192) in caso di acquisizione di un immobile non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, la dichiarazione dell’acquirente di volersi avvalere della valutazione automatica, con contestuale richiesta per l’attribuzione della rendita catastale, autorizza l’Amministrazione Finanziaria a riscuotere la maggiore imposta dovuta con avviso di liquidazione senza necessità di emissione di previo avviso di accertamento. La liquidazione dell’imposta, di cui all’art. 12 d.l. n. 70/1988 convertito in l. n. 154/1988, avviene con criterio tabellare di valutazione dell’immobile, sulla base della volontà espressa dal contribuente. L’omessa previa notifica dell’avviso di accertamento si giustifica, secondo Sez. Trib., sulla volontà manifestata dal contribuente “richiedente” – quindi già consapevole – l’attribuzione di rendita, cosicché l’atto di classamento dell’immobile può essere contenuto nell’avviso di liquidazione, così da consentirne la conoscenza del contribuente e rendergli possibile l’impugnazione. In secondo luogo, Sez. Trib. osserva che in ipotesi di valutazione automatica del valore dell’accertamento si applica, ai fini dell’accertamento, il termine di decadenza triennale.
(Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 14/12/2008