mercoledì, 12 novembre 2025

Relazione interpersonale medico e paziente: consenso informato, responsabilità del medico e della struttura ospedaliera, rilievo delle Convenzioni internazionali

A cura di Valter Varchetti

 

Nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dell’inviolabile principio della libertà personale ex art.13 della Costituzione, è fondamentale garantire al soggetto malato la possibilità di scegliere la terapia e quindi di rifiutare cure che potrebbero avere effetti collaterali.
Infatti, libertà morale e autodeterminazione del paziente, sono espressione della specifica libertà di cura che è insita nella più ampia libertà fisica da intendersi come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee.
Il medico ha il dovere giuridico di informare il paziente su quelle che sono le naturali conseguenze dell’intervento sanitario, nonché sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili.
L’acquisizione, da parte del medico, del consenso informato del paziente, è correttamente orientato a salvaguardare il diritto alla salute ed in particolare il diritto alla scelta consapevole in relazione agli eventuali danni che possano derivare dalla scelta terapeutica. In sostanza non è possibile pensare a un diritto di curare del medico2 a fronte di uno stato di soggezione passiva del paziente, occorrendo, al contrario, dare rilievo alla volontà della persona in stato di malattia, salvo quelle particolari situazioni tutelate ex lege nelle quali il paziente non sia in grado di prestare il proprio consenso oppure si rifiuti di prestarlo ma, al fine di salvare il paziente dalla morte o da un grave pregiudizio alla salute, l’intervento medico risulti urgente e indefferibile.
Possiamo quindi affermare che l’istituto del consenso informato rappresenta la legittimazione dello stesso trattamento sanitario poiché senza tale consenso, eccezioni ex lege a parte, l’intervento medico risulterebbe illecito.
Non è quindi sufficiente, da parte del medico, sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico e dal quale non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.
A tal proposito è importante evidenziare come il consenso informato debba essere il risultato di una relazione interpersonale medico paziente, rappresentata da un informazione chiara e completa ed il più possibile adeguata alle condizioni psico – fisiche del paziente, in particolare sotto il profilo dello stato emotivo e del livello di conoscenza – consapevolezza del soggetto malato.
Occorre da parte del medico, un' adeguata esaustiva informazione di quelle che sono le prevedibili conseguenze del trattamento sanitario e/o l’intervento chirurgico cui il paziente deve sottoporsi, evidenziando come la responsabilità del medico possa configurarsi anche nell’eventualità di informazioni non veritiere.
Problemi di varia natura sorgono qualora manchi un esplicito consenso del paziente e il medico, agendo in evidente stato di necessità, intervenga per salvare la vita al soggetto malato.
Sotto quest' ultimo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto che, anche in caso di rifiuto di consenso, non può essere imputato al medico, il reato di lesioni, se l’esecuzione dell’intervento è stata corretta e se è stato l’unico modo di salvare la vita del paziente.
Vi è comunque da chiedersi se il principio di autodeterminazione del paziente debba/possa prevalere o no sul suo diritto alla vita.
L’istituto del consenso informato ha per oggetto non solo i rischi in relazione allo situazione soggettiva del paziente e allo stato dell’arte medica, ma concerne anche la concreta situazione della struttura ospedaliera in ordine alle dotazioni e alle attrezzature, al loro regolare funzionamento, affinché il paziente possa non solo valutare di sottoporsi o meno all’intervento/trattamento medico – chirurgico, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un’altra .
In caso di pazienti incapaci – anche solo temporaneamente - di prestare un consenso, in base alla Convenzione di Oviedo, il trattamento può essere comunque eseguito in modo legittimo se compiuto a beneficio del paziente e se il trattamento è stato autorizzato dal legale rappresentante del paziente incapace, tenendo presente che, in base all’art.333 del Codice di Procedura....

Allegato: informato, responsabilità del medico e del la struttura ospedaliera, rilie vo delle Convenzioni internazion ali..pdf
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LaPrevidenza.it, 21/02/2010

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