martedì, 20 ottobre 2026

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e  telematici nel processo tributario

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 23.12.2013 n. 163

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  FINANZE  
DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163  

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e  telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni  contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. (14G00018)

(GU n.37 del 14-2-2014)

Vigente al: 1-3-2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre  1992, n. 421, contenente la delega al governo ad adottare le  soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del  completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni  pubbliche e della piu' razionale utilizzazione dei sistemi  informativi automatizzati»;  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive  modificazioni e integrazioni, relativo all'ordinamento degli organi  speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici  di collaborazione;  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive  modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo  tributario;  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme  in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 8, che ha previsto  l'individuazione, attraverso uno o piu' regolamenti governativi, di  «particolari modalita' di applicazione del presente decreto in  relazione all'Amministrazione della giustizia»;  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma  dell'organizzazione dei Ministeri e, tra l'altro, all'ordinamento e  alle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di  spese di giustizia;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive  modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,  n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo  della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della  legge 16 gennaio 2003, n. 3»;  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il  «Codice dell'Amministrazione Digitale «e successive modificazioni;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n. 43, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia e delle finanze;  Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30  marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione,  apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale  dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129  del 6 giugno 2009;  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante  «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema  giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010, n. 24;  Visto l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante  «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;  Visto l'articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto  2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria  e per lo sviluppo»;  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo  2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013  recante «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;  Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' informatiche e  telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo  tributario in relazione ai casi in cui una o piu' parti intendano  avvalersi di tali modalita';  Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia  Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;  Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione  consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;  Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

Adotta  il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:  a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie  provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado  di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 545;  b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di  atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1,  comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  c) «copia per immagine su supporto informatico» del documento  analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a  quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo  1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82;  d) «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi  dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del  fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti,  relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le  copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora  siano stati depositati su supporto cartaceo;  e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma  elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e  realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della  firma, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  f) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica  avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di  chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra  loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al  destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere  manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un  documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di  cui all'articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82;  g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria:  l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene  trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita',  di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo  all'amministrazione della giustizia tributaria;  h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T.  ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai  rispettivi profili di abilitazione;  i) «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema di posta  elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione  elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti  informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto  del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;  j) «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal  S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi  telematici;  k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale  o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla  Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di  Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in  ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla  Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle  Entrate ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546;  m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le  indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  n) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  o) «segretario di sezione»: addetto all'ufficio di segreteria  della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2  dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e  quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  p) «processo verbale dell'udienza»: documento attestante le  attivita' svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di  sezione e da chi presiede l'udienza;  q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi  informativi e documentali nell'ambito del processo tributario  mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonche'  quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e  mediazione possono essere formati come documenti informatici  sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale  secondo le modalita' disciplinate nel presente regolamento.  2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il  deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche' di  quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e  mediazione, avvengono con modalita' informatiche nei modi previsti  dal presente regolamento.  3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita'  telematiche di cui al presente regolamento e' tenuta ad utilizzare le  medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per  l'appello, salvo sostituzione del difensore.  4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non  diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 3

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:  a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;  b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario  attivato;  c) l'individuazione del soggetto abilitato;  d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione  tributaria competente;  e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione  tributaria competente;  f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attivita' di cui  alle precedenti lettere d) ed e);  g) la formazione del fascicolo informatico.
2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le  parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato  delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e  gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori,  nonche' i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole  informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono  costituiti o svolgono attivita' di consulenza.  3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai  profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per  la protezione dei dati personali, sono individuate le regole  tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al  S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla  comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio  di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e  all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,  nonche' alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle  ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole  tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione  dei documenti informatici, in conformita' a quanto disposto dal  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e  integrazioni.

Art. 4

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa  conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto  informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma  digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori  e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalita' di  cui all'articolo 9.  2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta  ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformita' a quanto  stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma  elettronica qualificata o firma digitale.  3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono  conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori  di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono  congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su  supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come  conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma  elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Art. 5

Notificazioni e comunicazioni telematiche

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite  mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di  PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle  pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i  sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma  1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte  del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la  ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli  articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale  giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di  procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi  all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio  Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice  degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).  4. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per  estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale  nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche  stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalita'  tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la  tracciabilita' delle relative attivita'.

Art. 6

Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o  nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale  ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e  notificazioni telematiche.  2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative  stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno  effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state  notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti  costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546.  3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei  successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 7

Indirizzo di posta elettronica certificata

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali  di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare  ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel  ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di  iscrizione a ruolo.  2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con  legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi  ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.  3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31  dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle  Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata
di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore  in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del  soggetto medesimo.  4. Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro  delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al  comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento  dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e  dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.  5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica  certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47,  comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato  nell'IPA.  6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al  fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni  mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione  dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresi', essere  utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma  1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili  nell'INI-PEC.  7. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle  Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al  presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale  internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8

Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni  telematiche e dei depositi telematici

1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 16,  comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque  comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC,  si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini  processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore  attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il  destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei  documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta  elettronica certificata.  2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della  Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla  ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Art. 9

Notificazione e deposito degli atti

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche'  quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e  mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto  stabilito dall'articolo 5.  2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria  del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle  relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il  S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario,  unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso  la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Art. 10

Modalita' di costituzione in giudizio

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica  del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito  mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e  degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di  accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di  trasmissione.  2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il  S.I.Gi.T. rilascia, altresi', il numero di iscrizione del ricorso nel  registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546.  3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti  della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1.

Art. 11

Deposito degli atti successivi alla costituzione  in giudizio

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla  costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono  depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere  l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato  al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti  informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione  rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e  l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e  documenti informatici al fascicolo informatico.

Art. 12

Deposito di atti e documenti non informatici

1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono  acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede  ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo  informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma  digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82.  2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate  le modalita' di acquisizione di copia informatica degli atti e  documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri  soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2.

Art. 13

Giudizio d'appello

1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il  S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre  1992, n. 546, valgono le medesime modalita' indicate negli articoli  10, 11 e 12.  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53,  comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il  deposito del ricorso in appello presso la segreteria della  Commissione tributaria regionale e' valido anche ai fini del deposito  della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della  Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 14

Fascicolo informatico

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo  informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' tecnico-operative  stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi  anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e  documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.  2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche  degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi  dell'articolo 12.  3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di  cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei  prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.  4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli  altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2,  la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle  Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto  cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai  soggetti abilitati alla consultazione.  5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica  degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli  articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo  pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite  PEC.

Art. 15

Processo verbale dell'udienza

1. Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento  informatico, e' sottoscritto con firma elettronica qualificata o  firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi  in cui e' richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle  dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma  elettronica qualificata o firma digitale.  2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella  forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su  supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al  fascicolo informatico secondo le modalita' di cui all'articolo 12.

Art. 16

Redazione e deposito dei provvedimenti

1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle  ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma  elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui  all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio  giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.  2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma  elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al  comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della  sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546.

Art. 17

Formula esecutiva

1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della  formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle  spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma  elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita'  tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma  3.

Art. 18

Trasmissione dei fascicoli

1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria  provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione  tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalita'  tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma  3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita',  l'autenticita' e la riservatezza.  2. La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi  giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in  ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita'  stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e  delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita  l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data  certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.

Art. 19

Pagamento del contributo unificato  e delle altre spese di giustizia

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e  spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita' e gli  strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il  pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e'  effettuato secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal  decreto di cui all'articolo 3, comma 3.  3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita'  telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti e' tenuta ad  utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Art. 20

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi  notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso  del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e  depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il  medesimo decreto.  2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le  quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente  regolamento.  Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  finanze, registrazione economia e finanze n. 359
Invia per email

LaPrevidenza.it, 19/02/2014

Milano Finanza Osservatorio Partner
SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato

CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro