lunedì, 11 dicembre 2023

Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale

Ministero della Giustizia, Decreto 8.8.2013 n. 111

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 8 agosto 2013, n. 111 

Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese  del processo penale. (13G00154)

(GU n.233 del 4-10-2013)

Vigente al: 19-10-2013



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  di concerto con  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto l'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, come  modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18  giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del recupero delle spese  del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze;  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400;  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013;  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  in data 13 giugno 2013; 

A d o t t a  il seguente regolamento: 

Art. 1  Recupero forfettizzato  1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da  quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella misura fissa  stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei  confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.

Art. 2  Recupero per intero e per quota  1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la  consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della  sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e  la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma  2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del  Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive  modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun  condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso di pluralita' di  condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.  2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo  stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni  previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo  delle prestazioni medesime.

Art. 3  Disposizioni transitorie  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle  spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali  la sentenza di condanna e' stata emessa dopo l'entrata in vigore  della legge 18 giugno 2009, n. 69.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare. 

Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 

Il Ministro della giustizia  Cancellieri 

Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Saccomanni 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 

Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29

Allegato: decreto 111 - 2013 - allegato A.pdf
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LaPrevidenza.it, 08/10/2013

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