Ministero della Giustizia, Decreto 15.5.2009 n. 80
Per le attività di asporto e trasferimento dei beni mobili presso il luogo di custodia spetta all’addetto al trasporto, oltre al rimborso spese di cui all’articolo 5, comma 2, un compenso pari a euro 18,00, oltre I.V.A. Per ogni ora o frazione di ora, nel limite massimo di tre ore e per ciascuna unità lavorativa utilizzata, nel limite massimo di tre unità. L’attività svolta deve risultare da verbale sottoscritto dal responsabile delle operazioni e, se presenti, anche dal debitore e dal creditore o loro rappresentanti.
Quando la natura delle operazioni lo richiede, il giudice dell’esecuzione puo’ autorizzare il superamento dei limiti indicati al comma 1. In tali casi, spetta all’addetto al trasporto un compenso orario pari a euro 18,00, oltre I.V.A. Per ogni ulteriore unità lavorativa utilizzata o per il maggior tempo impiegato nelle operazioni.
Quando, per la particolare natura dei beni, l’addetto al trasporto è autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di terzi specializzati gli spetta il rimborso della spesa sostenuta.
LaPrevidenza.it, 03/07/2009
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