Ministero per i beni e le attività culturali, Decreto 20.3.2009 n. 60
Il presente decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento, presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali (d’ora in avanti denominato «Ministero»), dell’elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche’ dei soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titolo di studio estero equipollente, qualificati all’attivita’ di raccolta ed elaborazione di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora in avanti denominato «elenco»). L’elenco e’ tenuto dalla Direzione generale per i beni archeologici (d’ora in avanti denominata «Direzione»), secondo i criteri e le modalita’ stabiliti nel presente decreto. La partecipazione di tutti i soggetti interessati e’ assicurata anche mediante gestione informatica dell’elenco secondo le specifiche tecniche definite dalla Direzione e dalla Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la promozione. L’elenco si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono inseriti i dipartimenti o istituti archeologi universitari. Nella seconda sezione sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto....
LaPrevidenza.it, 16/06/2009
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