mercoledì, 14 ottobre 2026

Recupero interessi corrisposti sui trattamenti previdenziali per ritardi imputabili a Enti o Amministrazioni

Inpdap, Nota operativa 9.9.2008 n. 22

 

La legge 30 dicembre 1991 n. 412 ha imposto agli Enti Gestori di forme di previdenza obbligatoria di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento. Stante il principio dell’unitarietà del procedimento amministrativo, l’Inpdap deve liquidare gli interessi moratori anche per i periodi di ritardo imputabili agli Enti/Amministrazioni verso i quali, naturalmente, l’Istituto ha il diritto-dovere di promuovere l’azione di rivalsa. Al fine di dare impulso all’attività di recupero e conferire uniformità all’operato delle Sedi, si ritiene opportuno fornire indicazioni univoche, per il recupero a carico degli Enti datori di lavoro, della quota-interessi anticipata dall’Istituto. Al riguardo si sottolinea che l’azione deve essere obbligatoriamente esercitata verso qualunque Ente e Amministrazione, compresi gli Istituti Scolastici. Ciò premesso, si descrive in dettaglio la procedura di accertamento e riscossione dei crediti per interessi di rivalsa che deve essere attuata, allegando gli atti tipo da utilizzare per ogni singolo Ente o Amministrazione.....

 Note: gli allegati sono reperibili sul sito Inpdap

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LaPrevidenza.it, 18/09/2008

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