Cass.SS.UU.Civili 16.02.09 n°3677 - Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio
Di particolare rilevanza la recente sentenza della Cassazione a sezioni unite civile che ha ribadito nella motivazione che “ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ,disposizione che devolve al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti e stabilisce altresì "quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica se illegittimi, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest'ultimo dall’art. 63, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165(cfr. in tal senso Cass. 5 giugno 2006, n. 13169)....
(Maurizio Danza-Arbitro pubblico impiego Lazio)
LaPrevidenza.it, 26/03/2009
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