giovedì, 29 ottobre 2026

Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro. Il caso Bud

Cgce, Sentenza 8.9.2008 C-478/07

 

«Trattati bilaterali fra Stati membri – Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro – Denominazione “Bud” – Utilizzazione del marchio American Bud – Artt. 28 CE e 30 CE – Regolamento (CE) n. 510/2006 – Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Adesione della Repubblica Ceca – Misure transitorie – Regolamento (CE) n. 918/2004 – Sfera di applicazione del regime comunitario – Natura esauriente»

«Per beneficiare di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare».

Gli artt. 5 7 del regolamento n. 510/2006 stabiliscono la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine di cui all’art. 2 di detto regolamento. Ai sensi dell’art. 5, n. 4, dello stesso regolamento, quando la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in uno Stato membro, essa è inviata a detto Stato membro. Conformemente all’art. 5, n. 5, dello stesso regolamento, tale Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione e adotta in seguito una decisione su tale domanda. In caso di decisione favorevole, lo Stato membro interessato invia alla Commissione i documenti di cui al n. 7 del detto art. 5 ai fini di una decisione definitiva adottata al termine della procedura disciplinata dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 510/2006 che include, in particolare, una procedura di opposizione.

Ai termini dell’art. 5, n. 6, dello stesso regolamento:  «A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento.  Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma. La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento.

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LaPrevidenza.it, 30/09/2009

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