Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Decisione 16.9.2009 AS/602
L’Autorità intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, alcune osservazioni in merito alle restrizioni alla concorrenza presenti nella proposta di riforma della professione forense del luglio 2009, contenuta nel testo adottato dal Comitato ristretto, costituito presso la Commissione Giustizia del Senato, il 14 luglio 2009 (AS 601).
Il testo della proposta citata, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, è volto a disciplinare la professione forense, gli albi, gli organi e le funzioni degli ordini forensi, il tirocinio professionale, il procedimento disciplinare e recepisce, pressoché interamente, le disposizioni previste nel DDL Mugnai, nel quale, a sua volta, era stata trasposta la proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF).
L’Autorità, in coerenza con quanto più volte affermato e alla luce delle conclusioni della propria Indagine conoscitiva sugli ordini professionali (IC 34, pubblicata in Bollettino n. 9/2009), osserva che il testo, approvato il 14 luglio 2009 dal Comitato ristretto, contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri a cittadini e imprese non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale.
In particolare destano preoccupazione le disposizioni che prevedono l’estensione dell’ambito delle esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità, nonché, infine, l’attribuzione di una potestà regolamentare in capo al CNF.
Le nuove attività riservate
La proposta in esame amplia significativamente il novero delle attività riservate agli avvocati, costituito allo stato dalle attività necessarie ad assicurare il diritto costituzionale alla difesa giudiziale del cittadino, ossia la difesa, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio.
Il testo in esame, in aggiunta alle attività già oggi riservate, prevede di estendere l’esclusiva alle seguenti attività: l’assistenza, la rappresentanza e la difesa “nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di conciliazione e mediazione” (articolo 2, comma 5, DDL n. 601); l’assistenza, la rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (articolo 2, comma 6, DDL n. 601); l’attività, svolta professionalmente “di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto”, fatte salve specifiche competenze di altri professionisti espressamente individuati (articolo 2, comma 7, DDL n. 601).
L’attribuzione di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave della concorrenza, in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che potrebbero offrire gli stessi servizi. L’esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge.
LaPrevidenza.it, 24/09/2009
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