Cassazione, SS.UU. civile, sentenza 10.5.2006 n° 10706
Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase del giudizio di che trattasi l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
LaPrevidenza.it, 19/05/2006
3497880035
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Avvocato
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