Cassazione, Sezione tributaria, Sentenza 20.10.2010 n. 21510
Con avviso notificato il 3.11.2000 l’Ufficio delle Entrate di Roma rettificava alla SIDA – società italiana distribuzione alimentari s.r.l. La dichiarazione IVA per l’anno di imposta 1995. L’avviso in questione si fondava sul P.F. Del 31.10.1997 redatto dalla G. di F. di Roma dal quale risultava che la società era coinvolta in un meccanismo diretto a frodare l’Iva su importazioni di carni. La SIDA presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia con atto notificato alla SIDA srl presso lo studio dell’avv. Zucchetti. Si costituiva il liquidatore della società deducendo che nelle more del processo la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese dopo la liquidazione in data 5 agosto 2005 e che, essendosi conseguentemente estinto il mandato conferito all’avv. Zucchetti ex art. 1722 c.c., la notifica dell’appello avrebbe dovuto essere effettuata direttamente ai liquidatore e non nel domicilio eletto. Chiedeva quindi dichiararsi l’inammissibilità dell’appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile il gravame. Avverso la detta sentenza l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi....
LaPrevidenza.it, 07/12/2010
Avvocato
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale