Articolo del Dott. Luigi Risolo
L’Autorità del Garante per la Privacy ha emanato il provvedimento avente ad oggetto le “prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° Agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dall’art. 44 del Decreto Legge n. 207/2008 – 12 Marzo 2009 ( Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 Marzo 2009 )”, nel quale vengono precisate le regole che dovranno seguire le società, del tipo aziende commerciali e call center, che svolgono attività di marketing attraverso l’utilizzo dei dati degli utenti abbonati presenti sugli elenchi telefonici. Il decreto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni con la Legge 27 Febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i numeri telefonici e gli indirizzi presenti nelle banche dati, realizzate sulla scorta di elenchi telefonici ed in data anteriore al 1° agosto 2005 sono utilizzabili per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009. La deroga sancita dal decreto “Milleproroghe” è vincolata al manifestarsi di due condizioni, ovvero che le banche dati siano state costituite prima del 1° Agosto 2005 e che i dati in esse contenuti vengano utilizzati solo per finalità promozionali e dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite. Tuttavia l’Autorità del Garante ha stabilito, con il provvedimento in questione, che le società interessate dovranno documentare che le banche dati, contenenti i dati degli abbonati negli elenchi telefonici, siano state realizzate in data anteriore al 1° Agosto 2005, e tali dati non potranno essere ceduti a nessun titolo ad altre aziende. Gli operatori delle società interessate, dovranno comunicare la denominazione sociale presso cui lavorano ( e da cui proviene il contatto telefonico ) e ricordate agli interessati i loro diritti e registrare la volontà del soggetto a non essere eventualmente più ricontattato; l’utente, peraltro, ha diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale ha espresso la propria volontà. I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo per fini promozionali e non per acquisire dagli utenti contattati nuove informazioni o consenso ad effettuare chiamate dopo il 31 dicembre 2009. Le aziende e call center che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di essere in possesso di banche dati realizzate in data anteriore al 1° Agosto 2005 e di volerle utilizzare solo per fini promozionali e dovranno dichiarare se il trattamento dei dati venga effettuato anche per conto terzi. Viene, precisato, in via chiarificatrice, nel comunicato stampa del Garante per la Privacy, datato 18 Marzo 2009, che “il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.
LaPrevidenza.it, 24/03/2009
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