Articolo del Dott. Luigi Risolo
L’art. 44 intitolato delle “Disposizioni in materia di tutela della riservatezza” del Decreto Legge datato 30 dicembre 2008 , n. 207 - Decreto Legge “Mille Proroghe” contiene importanti novità concernenti la normativa sulla privacy sia sotto il profilo testuale ( introduzione di nuove norme ) che sotto il profilo sanzionatorio.
Vengono inasprite le sanzioni amministrative per l’omessa o inidonea informativa all’interessato ( articolo n. 161 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ) con l’aumento dalla soglia dai “tremila euro-diciottomila euro" a quella dei "seimila euro-trentaseimila euro”.
Viene raddoppiata la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati, che ora va da diecimila euro a sessantamila euro, e da mille euro a seimila euro per violazione del principio della diffusione dei dati personali riguardanti lo stato di salute tramite i soggetti autorizzati ( articolo n. 162 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ).
Viene aumentata la sanzione per omessa o incompleta notificazione che va da ventimila euro a centoventimila euro ( articolo n. 163 del Decreto Legislativo n. 196/2003).
Viene aumentata in maniera consistente la sanzione per omessa informazione o esibizione al garante che va da diecimila euro a sessantamila euro ( articolo n. 164 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ).
Vengono aggiunti Il comma 2-bis e 2-ter all’articolo n. 162 del Decreto Legislativo n. 196/2003 i quali prevedono rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di adozione di misure minime di sicurezza, trattamento illecito dei dati e dei compiti del Garante in materia di prescrizione ai titolari del trattamento dei dati delle misure per un trattamento dei dati conforme al disposto normativo e di divieto assoluto di consentire un illecito trattamento degli stessi dati.
Viene aggiunto un nuovo articolo, il n. 164-bis “Casi di minore gravità e ipotesi aggravate” ed aumentate le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo n. 62 del Decreto Legislativo n. 206/2005 con una soglia che va da tremila euro a diciottomila euro per i professionisti che omettono e ledono gli interessi ed i diritti dei consumatori.
LaPrevidenza.it, 19/01/2009
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