martedì, 11 agosto 2026

Privacy - Disposizioni in materia ed implementazione della normativa con contestuale aumento delle sanzioni per effetto del Decreto Milleproroghe

Articolo del Dott. Luigi Risolo

 

L’art. 44 intitolato delle “Disposizioni in materia di tutela della riservatezza” del  Decreto Legge datato 30 dicembre 2008 , n. 207 - Decreto Legge “Mille Proroghe” contiene importanti novità concernenti la normativa sulla privacy sia sotto il profilo testuale ( introduzione di nuove norme ) che sotto il profilo sanzionatorio.

Vengono inasprite le sanzioni amministrative per l’omessa o inidonea informativa all’interessato ( articolo n. 161 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ) con l’aumento dalla soglia dai “tremila euro-diciottomila euro" a quella dei "seimila euro-trentaseimila euro”.

Viene raddoppiata la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati, che ora va da diecimila euro a sessantamila euro, e da mille euro a seimila euro per violazione del principio della diffusione dei dati personali riguardanti lo stato di salute tramite i soggetti autorizzati ( articolo n. 162 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ).

Viene aumentata la sanzione per omessa o incompleta notificazione che va da ventimila euro a centoventimila euro (  articolo n. 163 del Decreto Legislativo n. 196/2003).

Viene aumentata in maniera consistente la sanzione per omessa informazione o esibizione al garante che va da diecimila euro a sessantamila euro ( articolo n. 164 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ).

Vengono aggiunti Il comma 2-bis e 2-ter all’articolo n. 162 del Decreto Legislativo n. 196/2003 i quali prevedono rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di adozione di misure minime di sicurezza, trattamento illecito dei dati e dei compiti del Garante in materia di prescrizione ai titolari del trattamento dei dati delle misure per un trattamento dei dati conforme al disposto normativo e di divieto assoluto di consentire un illecito trattamento degli stessi dati.

Viene aggiunto un nuovo articolo, il n. 164-bis “Casi di minore gravità e ipotesi aggravate” ed aumentate le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo n. 62  del Decreto Legislativo n. 206/2005 con una soglia che va da tremila euro a diciottomila euro per i professionisti che omettono e ledono gli interessi ed i diritti dei consumatori.

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LaPrevidenza.it, 19/01/2009

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