Cgce, 15.4.2010 C-485/08
Impugnazione – Esperto nazionale distaccato – Indennità di soggiorno giornaliera – Principio della parità di trattamento
La ricorrente, sig.ra Claudia Gualtieri, magistrato in Italia, ha lavorato presso la Commissione in qualità di END dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005. La Commissione, dopo aver ricevuto da parte della Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l’Unione europea la documentazione necessaria al distacco, ha inviato al rappresentante permanente una lettera, pervenuta l’11 novembre 2003, con cui lo informava che le disposizioni della [decisione END] erano applicabili alla ricorrente e che, di conseguenza, quest’ultima avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera pari ad EUR 107,10, nonché, alle condizioni di cui all’art. 17 di tale decisione, un’indennità mensile pari ad EUR 321,30. Alcuni giorni dopo l’entrata in servizio della ricorrente in qualità di END, con lettera 9 gennaio 2004, la direzione generale “Personale e amministrazione” ha comunicato alla Rappresentanza permanente della Repubblica italiana che la ricorrente avrebbe ricevuto soltanto un’indennità giornaliera pari a EUR 26,78, anziché la cifra di EUR 107,10 precedentemente comunicatale, dal momento che Bruxelles era il luogo di residenza del suo coniuge, in conformità dell’art. 20, n. 3, della decisione END...
LaPrevidenza.it, 24/04/2010
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