Corte Costituzionale, Ordinanza 18.7.2008 n. 292
Il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati, a parità di iscrizione e contribuzione, sulla base della sola circostanza che il rapporto assicurativo abbia avuto corso prima o dopo il compimento del quarantesimo anno di età; nonché all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per l'assenza di tutela dell'assicurato al verificarsi dell'evento dannoso oggetto dell'assicurazione, in violazione del principio solidaristico, in base al quale gli oneri previdenziali si devono adeguare alla capacità contributiva e l'attribuzione e la distribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno
LaPrevidenza.it, 27/07/2008
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