Corte di Appello Bari, sez. lavoro 14.4.2008 - Avv. Rocchina Staiano
App. Bari, sez. lav., 14 aprile 2008 – “PRESUPPOSTI PER IL BENEFICIO SPECIALE E AMIANTO”
L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma primo, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a prestazioni comportanti per il lavoratore medesimo un effettivo rischio morbigeno, a causa della presenza nei luoghi di lavoro di una concentrazione di fibre d'amianto che, per essere superiori ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, rende concreta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è capace di generare. Tale pronuncia è conforme a Cass. 29/10/2003, n. 16256; Cass. 25/7/2002, n. 10979; Cass. 3/4/2001, n. 4913.
L’art. 13, 8° comma, della L. 257/1992 è stato modificato dall’art. 47 dal D. L. 269/2003, il quale avverte che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art. 13, 8° comma, L. 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25.
Inoltre, l'art. 3, comma 132°, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intervenendo sulla medesima questione di diritto transitorio, ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, di cui all'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali in base a tale ultima disposizione o abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data. Infatti, la Suprema Corte (con sentenza n. 21862 del 18 novembre 2004) ha chiarito che quest'ultima norma va interpretata nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.
Nota di Rocchina Staiano (Avv. e Prof. a contratto Diritto del Lavoro -Univ.Roma3)
LaPrevidenza.it, 19/11/2008
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