Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - Campi elettromagnetici
Decreto Legislativo 19.11.2007 n. 257
La comunicazione della Commissione sul suo
programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria
dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
prevede l'introduzione di prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su
questo programma d'azione (4) che invita in particolare
la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel
campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni
nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.
(3) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno
2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) (5). Successivamente, il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE,
del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE) (6).
(4) Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione
dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici,
a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori. Tuttavia, la presente direttiva non
riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali
effetti cancerogeni dell'esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per
cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino
un nesso di causalità. Tali misure mirano non solo ad
assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore
considerato individualmente, ma anche a creare per tutti
i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di
protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.
LaPrevidenza.it, 14/01/2008