Inps, Circolare 2.3.2012 n. 31
La legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995, all’art. 3, commi 9 e10, ha disciplinato, come noto, il nuovo regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni pensionistiche nonché di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria. L’interpretazione coordinata dei due commi dell'art. 3, necessaria a definire l’esatta applicazione della norma, ha dato luogo ad un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Istituto, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia (1). Quanto il tema continui ad avere rilievo è dimostrato dai ripetuti interventi giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo anche per la fattispecie della prescrizione in presenza della denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti...A tale riguardo, con la presente circolare si forniscono le istruzioni specifiche alla luce dei mutati orientamenti giurisprudenziali (2), da ritenersi ormai costanti e consolidati, che affermano che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni previsto dall’art. 3, comma 9, lett.a) ultimo periodo, della legge n.335/95.
LaPrevidenza.it, 04/03/2012
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...