Precari della scuola: firmato il decreto applicativo
Decreto Ministero Istruzione 29.09.2009 n. 82 - Rocchina Staiano
Ai precari è attribuita la precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole.
E’ quanto stabilito dal D.M. 29 settembre 2009, n. 82, firmato dal Ministro Gelmini martedi scorso, in attuazione del D.L. 25 settembre 2009, n. 134. Tali domande devono essere consegnate entro e non oltre il 9 ottobre 2009.
Chi sono i soggetti destinatari?
Il personale docente ed ATA di cui all’art. 1 del citato decreto, ha titolo ad essere inserito negli elenchi “prioritari”, per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuola, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A. (art. 1, comma 5, e art. 2 comma 1, del D.M. 82/09).
Tale precedenza opera, ovviamente, dopo aver utilizzato tutto il personale di ruolo a disposizione.
La priorità è riconosciuta anche ai fini del completamento d’orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento, sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province “opzionali” aggiuntive. In quest’ultimo caso è condizione indispensabile l’inserimento dell’interessato anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale.
Ministero I. U. R. Dip. Per l’Istruzione Dir. Gen. Per il personale scolastico
Invece, nel caso in cui l’interessato non sia incluso anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d’orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza.
Il personale docente destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009 (art. 1, comma 6, del D.M.).
Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.
Requisiti dei beneficiari.
L’art. 1 del D.M. 29 settembre 2009, n. 82 stabilisce che i beneficiari devono avere i seguenti requisiti:
a) Personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) Personale A.T.A., inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo,
Tale personale deve, inoltre:
• aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall’inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico.
• essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Il personale succitato ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato:
• ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A);
• ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti).
Chi sono gli esclusi?
E’ escluso dal suddetto beneficio:
• il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009 (art.1, comma 7, del D.M.);
• il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l’intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4 del D.M.).
Presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata sulla base dei modelli allegati al decreto in esame, che dovranno essere compilati, rispettivamente, da parte del personale docente e del personale A.T.A.
Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o sino al termine dell’attività didattica.
La citata istituzione provvede all’immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale scelta dall’interessato, che può essere, per i docenti, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento, e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l’interessato è inserito per l’a.s. 2009/2010.
Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.
Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell’ufficio postale. Si consiglia, per chi utilizza l’invio a mezzo posta, anticipare l’acquisizione della domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail della scuola.
Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n. 82/2009, e riportati nel modello stesso. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:
almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5; almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10; almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16; almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16.
Per tali distretti si veda l’allegato A) che individua l’elenco dei distretti da esprimere ai fini dell’inclusione nell’elenco prioritario – Numero totale distretti presenti in ciascuna provincia.
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3 del D.M.). Tale indicazione non è obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/2007.
Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici.
La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell’a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale interessato mediante apposita funzione con la quale sono effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. La procedura segnala l’eventuale mancanza degli stessi sulla base dei dati presenti a sistema.
Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall’Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l’eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.
Gli elenchi “prioritari” producono effetto a partire dalla data della loro diffusione (art. 6 del D.M.).
Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse.
Avv. Prof. Rocchina Staiano - Altalex
LaPrevidenza.it, 08/10/2009