martedì, 13 ottobre 2026

Potere organizzativo del datore di lavoro pubblico e azione sindacale nei luogi di lavoro

Articolo di Stefano Gennai

 

Solo lavoratori professionalmente preparati e messi in condizione di espletare le loro mansioni possono assicurare, nell’eseguire le direttive politiche (impartite nelle forme previste dall’ordinamento), ad un tempo, la correttezza dell’azione amministrativa e la sua imparzialità. Una P.A. di “funzionali” anziché di funzionari (art.98, comma 1, Cost.) non può assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dall’art.97 della Costituzione, ai sensi del quale i pubblici uffici devono essere organizzati “in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Ecco allora che anche gli aspetti organizzativi che non rientrano espressamente tra le materie di contrattazione non possono solo per questo considerarsi estranei all’area di intervento e di attività sindacale, vuoi perché “l’informazione” di cui parlano i CCNL (1) è finalizzata anche a questo tipo di azione, vuoi perché non c’è settore nel privato in cui il sindacato non intervenga sull’organizzazione del lavoro, sui cosiddetti “piani industriali” e sulle strategie imprenditoriali, gli uni e le altre di sicuro impatto sul lavoro dei dipendenti che vi operano. Ciò che vale per l’organizzazione del lavoro, i piani industriali e le strategie imprenditoriali nel settore privato, non può non valere per l’organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici, ai fini della concreta tutela della professionalità dei lavoratori e (con essa) per l’affermazione dei principi di cui all’art.97 della Costituzione.

L’attuazione dei principi enunciati dall’art.97 Cost., dall’art.1 D.Lgs. 165/2001, dall’art.1 L.241/1990, etc., infatti, non è “cosa d’altri”, spettando al sindacato soltanto la contrattazione degli istituti tipici del rapporto di lavoro: l’efficienza della macchina amministrativa, il modo più efficace ed economico di erogare servizi pubblici, infatti, fa da pendant a tutti gli istituti contrattuali e riguarda, quindi, anche il sindacato.

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LaPrevidenza.it, 12/01/2009

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