Cassazione civile sez. lav., 21 marzo 2013, n. 7153
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 novembre 2008, nel rigettare l'appello proposto da Poste Italiane s.p.a. confermava la decisione del Tribunale di Genova con la quale era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato, in data 11.12.2003, da detta società al proprio dipendente P.R. per superamento del periodo di comporto avendo "fatto registrare alla data del 23.11.2002, 730 giorni di assenza per malattia nel quadriennio antecedente ed avendo usufruito del periodo massimo di aspettativa ex art. 40, comma 4 CCNL". Ad avviso della Corte territoriale l'art. 40 del CCNL applicabile era da interpretare nel senso che il periodo di comporto dovesse essere superato e non solamente "raggiunto", come opinato dalla società, e ciò anche in considerazione del comportamento tenuto dalle parti le quali avevano fatto entrambe riferimento al "superamento" di detto periodo...
....Con l'unico motivo di ricorso si deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Premesso che dalla documentazione agli atti - oltre che pacifico tra le parti - emergeva che il giorno (OMISSIS) il dipendente non aveva ripreso servizio in ragione del perdurare del suo stato di indisponibilità psico-fisica, si assume che la Corte territoriale, in modo contraddittorio, nel valutare la natura dell'assenza del lavoratore in detta data, aveva ritenuto che la stessa fosse ascrivibile ad aspettativa ritenendo, quindi, illegittimo il recesso.
Diversamente, risultando ascrivibile l'assenza del (OMISSIS) a malattia, il periodo di comporto doveva ritenersi superato. Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, rilevato che la Corte di merito ha correttamente interpretato, con un ragionamento che non è stato oggetto di alcuna censura nel motivo di ricorso, il termine "raggiungere" utilizzato nell'art. 40 punto 2 del CCNL ("il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore ....... raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi lavorativi....")
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LaPrevidenza.it, 22/04/2013
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