Tribunale di Siena, ordinanza del 11.01.2008 – Avv. Francesco Biagianti
Nota
a commento dell'Ordinanza del Tribunale di Siena del 11.01.2008
(Avv.
Francesco Biagianti)
Nell’ordinanza in commento il giudice
dell’esecuzione ha individuato (in base ai rilievi espressi
nella memoria di costituzione ed opposizione all'esecuzione redatta
dal sottoscritto e dal titolare dello Studio Avv. Marco Menconi)
l'importo della parte di pensione assolutamente impignorabile nella
somma corrispondente all'incremento
delle pensioni in favore dei soggetti disagiati
ex art. 5 co. 5 legge 127 / 2007
(Euro 580,00),
disposizione quest’ultima che ha di fatto modificato l’importo
mensile della maggiorazione sociale di cui all’art.38 Legge
28.12.2001 n.448 (c.d. “milione” – cfr. punto 9
Circ. Inps n.142 del 28.12.07)
Occorre preliminarmente osservare che con
sentenza n. 506 del 20 novembre - 4 dicembre 2002, la Corte
Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
nella parte in cui escludeva la pignorabilità "per ogni
credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità
erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità,
con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della
sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per
assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la
pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”
- (vedi anche Circ. Inps n. 43 del 26.02.03).
Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità
dell’articolo di legge sopra richiamato, le pensioni
dell’assicurazione generale obbligatoria possono adesso essere
pignorate fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, per
ogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà essere
stabilita dal legislatore, necessaria al pensionato per
assicurare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. In
conclusione e per l’aspetto che qui rileva, la Consulta affida
al legislatore il compito di individuare tramite una disposizione di
legge, la quota parte di pensione da considerare assolutamente
impignorabile. Sta di fatto che ad oggi, nessuna norma è
intervenuta a regolamentare la materia.
Perdurando il vuoto legislativo, la giurisprudenza di merito ha
ritenuto che spetta al Giudice dell’Esecuzione l’individuazione
dell’importo impignorabile della pensione, mediante un
ponderato esercizio del suo potere discrezionale che sappia tuttavia
tener conto sia delle ragioni del creditore che di quelle del
debitore (Cfr. Trib. Bari, Sez.II, 21.03.2006).
Nell’esercizio di tale potere alcuni
giudici hanno ritenuto di individuare l'importo di pensione
assolutamente impignorabile nella somma corrispondente al c.d.
trattamento minimo,
attualmente corrispondente all’importo mensile di Euro
443,12
(ad es. Trib. Napoli – Ordinanza del 30.4.03).
Si segnala
peraltro una isolata decisione (Trib. Como – Ordinanza del
25.11.2003) nella quale il giudice, nell’assenza appunto di una
norma di legge che individuasse il parametro pensionistico da
considerare impignorabile, ha ritenuto, di fatto, che le pensioni
sono da ritenersi in concreto tuttora non sottoponibili a
pignoramento. Tale decisione è stato peraltro criticata in
dottrina (vedi nota di
Riccardo Conte in
Giurisprudenza Italiana, 2004, 1631, a commento dell’ordinanza
citata).
Nel caso
di specie l’Inps di Siena, a seguito della notifica dell’atto
di pignoramento presso terzi, provvedeva a trattenere a titolo
cautelativo 1/5 dell'intera
pensione (facendo salvo il trattamento minimo) e non, dunque, il
quinto della parte
residua della pensione al
netto
del trattamento minimo.
Spesso, inoltre, il magistrato dell’esecuzione confermava in
sede di udienza l’importo da pignorare nella misura già
individuata dall’Ente Previdenziale, senza procedere ad
ulteriori considerazioni circa le varie possibilità di
quantificazione della stessa.
Fra le tre argomentazioni difensive1
esposte nella memoria di costituzione del terzo pignorato, il G.E.
del Tribunale di Siena ha accolto invece la soluzione intermedia,
adottando tuttavia un criterio pur sempre di favore nei riguardi del
pensionato sottoposto alla procedura di pignoramento, decidendo di
pignorare 1/5 della parte residua di pensione, al netto cioè
della somma di Euro 580,00, somma corrispondente, come detto,
all’importo dell'incremento
delle pensioni in favore dei soggetti disagiati ex
art. 5 co. 5 legge 127 / 2007.
La decisione può considerarsi innovativa tenuto conto anche
del fatto che la maggiorazione sociale di Euro 580,00 è
vigente dal 1.01.2008, costituendo quindi la medesima un nuovo
parametro indicativo al quale il giudice ben può fare
riferimento nell’esercizio del suo potere discrezionale
finalizzato alla quantificazione del minimun di pensione da
considerare intoccabile. Nell’esercizio di tale potere non
potranno non influire le circostanze del caso concreto, variabili da
caso a caso, come ad esempio l’assenza di redditi
extrapensionistici, la presenza nel nucleo familiare di persone a
carico del pensionato e/o affette da patologie invalidanti,
l’impossibilità di procurarsi risorse economiche tramite
attività lavorativa a causa dell’età anagrafica
avanzata (del pensionato stesso o dei suoi familiari) e del
conseguente difficile se non impossibile accesso al mercato del
lavoro.
1
Ossia : 1) perdurante impignorabilità
della pensione per assenza di una disposizione di legge regolatrice
della materia; 2) pignorabilità nella misura di 1/5 della
parte residua di pensione al netto della somma corrispondente
all’importo
dell'incremento
delle pensioni in favore dei soggetti disagiati ex
L. 127 / 2007 [Euro 580,00]; 3) pignorabilità
nella misura di 1/5 della parte residua di pensione al netto della
somma corrispondente all’importo
del c.d. trattamento
minimo [Euro
443,12].
LaPrevidenza.it, 11/02/2008
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