Corte Costituzionale, sentenza 19 maggio 2009, n. 152 - Gesuele Bellini
Non è costituzionalmente illegittima la previsione di un diverso trattamento del personale militare rispetto al personale di polizia relativamente alla corresponsione dell'indennità speciale una tantum contemplata solo per questi ultimi a seguito del riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio.
Così ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 19 maggio 2009, n. 152.
Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) che contempla la corresponsione di un'indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, nella parte in cui non prevede la corresponsione della stessa indennità anche al personale delle forze armate.
La Corte pur ammettendo che la norma in questione determina indubbiamente una diversità tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare, ha ritenuto, comunque, che tale diversità non produce una violazione del principio di eguaglianza per due ordini di motivi.
Il primo, in quanto – come affermato in altre occasioni (Corte Cost. n. 442/2005 e n. 451/2000) – vige una piena autonomia dell'ordinamento delle forze di polizia e di quello delle forze armate, che esclude che la Costituzione richieda un'identità di trattamento.
Secondariamente, la Corte ritiene che la disposizione impugnata detta una disciplina speciale, che si differenzia da quella relativa alla generalità dei dipendenti pubblici, compresi i militari, che è diretta a regolare una particolare ipotesi, propria del personale di polizia, che non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare.
Per tali motivi, la Corte ha ritenuto di escludere la violazione del principio di eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 25/05/2009
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