Cassazione, sezione III civile, sentenza 7.10.2010 n. 20808
La Nuova Assistenza, società cooperativa a responsabilità limitata, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano deducendo di avere consegnato alla D. un plico contenente la documentazione necessaria per partecipare ad una gara di appalto indetta da una USL (per la fornitura di un servizio) quattro giorni prima del termine stabilito per la presentazione dei documenti. La società di spedizione aveva recapitato la busta undici giorni dopo, a termini ampiamente scaduti. In conseguenza di ciò, la Nuova Assistenza era stata esclusa dalla gara di appalto. La società Nuova Assistenza ritenendo che vi fosse stata negligenza da parte di D., ne aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni. La convenuta – costituendosi in giudizio – aveva eccepito la decadenza dall’azione, contestando, nel merito, l'esistenza di un inadempimento. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della società attrice, condannando la D. al risarcimento dei danni, liquidati in L. 50.000.000, tenendo conto – in via equitativa – del presumibile utile che la società attrice avrebbe potuto conseguire in tre anni, in caso di esito favorevole della gara. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 6 luglio – 21 settembre 2005, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale decisione, D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria....
LaPrevidenza.it, 15/01/2011
0883349269
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