Inps, messaggio 10.10.2012 n. 16583
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione, nei casi in cui il calcolo del pro- rata, secondo le regole della gestione dove è stato raggiunto il diritto autonomo a pensione, risulti meno favorevole rispetto al calcolo del pro-rata secondo le regole previste, in generale, per le pensioni in totalizzazione. In particolare è stato chiesto se sia possibile, procedere, su domanda dell’interessato, alla liquidazione della pensione in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, previsto decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, nei confronti di soggetti i quali, avendo raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una autonoma pensione in una gestione, risultano penalizzati dal sistema di calcolo (retributivo) del pro-rata secondo le regole previste dall’ordinamento della predetta gestione. Al riguardo, si chiarisce quanto segue. La direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 2 marzo 2006 dispone che, ove il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico di enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto ad una autonoma pensione, il relativo “pro quota” vada calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione. Tale indicazione è stata formulata a salvaguardia dei diritti acquisiti, nel presumibile intento di garantire all’assicurato un trattamento più favorevole...
LaPrevidenza.it, 20/10/2012
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