Scheda a cura di Giovanni Dami
In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità uno degli aspetti divenuto oggetto di particolare attenzione dal Ministero del Lavoro è quello della rioccupazione o nuova occupazione del lavoratore successivamente alla decorrenza di una delle due prestazioni dianzi ricordate.
In materia si è già espresso il Ministero del Lavoro con l’interpello del 20/3/2009 25/1/0003906 anche sulla scorta di alcune sentenze di merito emesse ai vari gradi di giudizio. Sono così individuati alcuni punti cardine che dovranno essere presi a riferimento per risolvere le casistiche di cui in premessa:
a) La data fissata per la ripresa della attività lavorativa non può assolutamente coincidere con la decorrenza della pensione ed è inammissibile che i due eventi si verifichino contemporaneamente. Poiché lo spirito della norma è quello di creare una netta separazione tra gli eventi le pensioni liquidate in coincidenza con la data di ripresa dell’attività lavorativa dovranno essere immediatamente revocate. I trattamenti pensionistici in attesa di concessione non potranno essere definiti;
b) La concessione della pensione di anzianità..
LaPrevidenza.it, 24/07/2009
Avvocato
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...