Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 6 dicembre 2010, n. 24689
I dodici ricorrenti in epigrafe indicati, pubblici dipendenti a tempo parziale, venivano iscritti nell’albo degli avvocati in virtù della disposizione di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 56, che consentiva tale doppia attività. A seguito dell’entrata in vigore della L. 25 novembre 2003, n. 339, di modifica della precedente, i ricorrenti manifestavano la loro intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego, esercitando nel contempo anche la professione di avvocato. I vari C.O.A. Interessati, ritenendo la sussistenza della incompatibilità, ordinavano la cancellazione dei ricorrenti dai rispettivi albi con decisioni che venivano impugnate davanti al Consiglio nazionale forense il quale rigettava tutti i ricorsi. Avverso le separate pronunce del CNF i soccombenti proponevano singoli ricorsi per cassazione affidati a numerosi motivi. Gli intimati di ciascun ricorso (i vari COA interessati) non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità. I ricorrenti P. e T. hanno depositato memorie. In applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c. È stata disposta la riunione di tutti i ricorsi siccome implicanti la risoluzione di identiche questioni.....
LaPrevidenza.it, 16/12/2010
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