Cassazione, Sentenza 16.3.2010 n. 6325
La vedova del magistrato C.G., G. C.S.M., i due figli, C.A. E R., e le sorelle C.P., S. e Ro., hanno convenuto davanti al Tribunale di Napoli S. V. e la s.p.a. RTI-Reti Televisive Italiane, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle trasmissioni del programma televisivo “XXXX” del XXXX e del XXXX (quest’ultima successiva alla morte del loro congiunto), nel corso delle quali l’on. S. ha rivolto al Dott. C. espressioni gravemente offensive della sua dignità e della sua reputazione. I danni sono stati richiesti in L. 500 milioni per ognuno degli attori, oltre all’importo della sanzione pecuniaria di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12.
I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo fra l’altro 1’improcedibilità delle domande risarcitorie, ai sensi dell’art. 68 Cost., comma 1.
Il Tribunale ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dei decreti legge emanati per disciplinare la materia di cui all’art. 68 Cost., comma 1, questione su cui la Corte costituzionale ha dichiarato – con ordinanza 24 aprile 1996 – non poter pronunciare, per essere stato nel frattempo approvato il D.L. 12 marzo 1996, n. 116.
Gli attori hanno riassunto il giudizio e la RTI ne ha eccepito l’estinzione, a causa della nullità-inesistenza della notificazione dell’atto di riassunzione.
Con sentenza n. 9259/1997 il Tribunale di Napoli – respinte le eccezioni preliminari – ha dichiarato diffamatorie le affermazioni denunciate dagli attori ed ha condannato al risarcimento dei danni S.V., nella misura di L. 100 milioni ciascuno, per la moglie e per i figli dell’offeso, e di L. 50 milioni per ciascuna delle sorelle, oltre alla riparazione pecuniaria in L. 60 milioni, ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 12.
Ha altresì condannato RTI, in via solidale con lo S., fino a concorrenza di L. 80 milioni per ciascuno, per moglie e figli, e di L. 40 milioni per ciascuna delle sorelle; oltre alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani XXXX e XXXX, ed oltre alle spese processuali.
Proposto appello principale da S.V. Ed appelli incidentali da RTI e dagli attori, l’appellante principale ha prodotto in giudizio relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere e resoconto della seduta 21.7.1998 della Camera dei deputati, con cui si è stabilito che le affermazioni dell’on. S., oggetto del giudizio, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni.... (Fonte Altalex)
LaPrevidenza.it, 22/04/2010
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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