Articolo di Mariagabriella Corbi
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione circa il mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori ha focalizzato l’attenzione su l’annoso problema. Si tratta della Sent. n.8227/2009, che ripercorre le tappe, seppur in via incidentale, sulla distribuzione dell'onere della prova in merito alla autosufficienza dei figli maggiorenni ancora a carico della famiglia. Nello specifico, in un giudizio- ai sensi dell’art. 710 c.p.c. -di modifica delle condizioni di separazione, un padre chiedesse la revoca o la diminuzione dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, in ragione della raggiunta autosufficienza economica. In primo grado vincente, in secondo grado la stessa veniva annullata, perché ritenuto non provato il presupposto della raggiunta indipendenza economica della prole. Premesso, come preludio nella sentenza dalla Corte di Cassazione, e' ormai acquisito il diritto del figlio maggiorenne non ancora indipendente , di farsi mantenere dai genitori (e, di contro, il conseguente diritto del genitore convivente a percepire un contributo agli oneri da parte dell'altro genitore). In merito a chi compete dimostrare l’indipendenza la giurisprudenza e' titubante. Certo è che l’ indipendenza economica non coincide con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma e' altrettanto certo che non basta un impiego sporadico una tantum per giustificare l'interruzione al mantenimento....
LaPrevidenza.it, 11/06/2009
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