Cassazione penale sez. II, sentenza 25 gennaio 2011 n. 6908
Con sentenza dell'11 novembre 2009, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, il 17 marzo 2006 nei confronti di R. G., ha rideterminato in mesi tre di reclusione la pena inflitta al medesimo per il reato di occupazione abusiva di un'area demaniale sottoposta ad uso civico.
Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta nel primo motivo la insussistenza dell'elemento oggettivo del contestato reato, non essendovi stata, nella specie, alcuna invasione dell'area contestata, ma semplice immissione in possesso dal dante causa.
Si deduce, poi, la totale carenza di motivazione in punto di elemento psicologico.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare la buona fede nell'acquisto dell'area demaniale in contestazione, a fronte delle diverse emergenze puntualmente poste in luce nelle sentenze del doppio grado di merito. D'altra parte, la circostanza che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi e della impossibilità di procedere al relativo acquisto, trattandosi di area demaniale gravata da uso civico, è asseverata dal fatto che l'acquisto stesso non è stato effettuato....
LaPrevidenza.it, 08/01/2012
0823911023
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Avvocato
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