Cassazione, sezione IV penale, sentenza 16.12.2011 n. 6854
Il Tribunale di Rimini, con sentenza in data 20.12.2006, ha ritenuto M.M. responsabile del delitto di cui all'art. 589 c.p. e lo ha condannato alla pena di giustizia con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante per aver commesso il fatto in violazione delle norme antinfortunistiche. Il Tribunale ha esposto di aver accertato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed, in particolare, sulla base della perizia tecnica disposta per la ricostruzione della dinamica dell'infortunio e sulle cause del medesimo, che il M., rappresentante legale della F.lli Muratori Costruzioni s.r.l., e, quindi, quale datore di lavoro, aveva fatto utilizzare al proprio dipendente C.C. in un percorso in salita; un rullo compattatore, senza che il mezzo fosse dotato di misure che ne garantissero il pronto ed automatico arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle, di tal che il guidatore, nell'occorso, in data 10.05.2000, posizionando in folle la leva per cambiare marcia, provocava lo scollegamento della trasmissione idraulica dal motore. In conseguenza di ciò il rullo iniziava a retrocedere, con velocità sempre crescente, capovolgendosi e schiacciando il C., che decedeva. In alternativa, il primo giudice ha ritenuto che si potesse essere verificato un guasto improvviso a uno dei meccanismi della leva di traslazione, con conseguente disinserimento della trazione. Argomentava che il fatto che il perito abbia dovuto prospettare due ipotesi circa la causa del disinserimento del freno motore, è stato determinato dall'impossibilità di eseguire accertamenti sul mezzo meccanico, a suo tempo dissequestrato. Il Tribunale rileva, quale profilo di colpa specifica, addebitato all'imputato, il fatto di aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo da utilizzare in strada in salita, non in linea con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168 e 173, poichè privo di un dispositivo che garantisse l'arresto automatico qualora la leva di traslazione fosse mandata in folle e, quindi, per non aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo meccanico di tipo più moderno, già in commercio da anni, dotato di un sistema frenante idraulico, che impedisce la messa in folle, ovvero per non aver disposto che il compattatore fosse trasportato sul posto di lavoro con un carrello.
LaPrevidenza.it, 20/03/2012
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato