mercoledì, 14 ottobre 2026

Obblighi del datore di lavoro n caso di procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi

Cgce, 16.7.2009 C-12/08

 

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 98/59/CE – Artt. 2 e 6 – Procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi – Obblighi del datore di lavoro – Diritto di ricorso dei lavoratori – Obbligo di interpretazione conforme»

Il giudice a quo è stato adito con appello interposto dalla Mono Car avverso una sentenza pronunciata nei confronti delle parti nella causa principale dal Tribunal du travail de Liège il 3 febbraio 2006, avverso la quale i sigg. Odemis e altri hanno altresì proposto appello incidentale. 
La Mono Car, consociata del gruppo Mono International, fabbricava pezzi e accessori di decorazione e di rivestimento interno per vari costruttori automobilistici. Nel 2004, a causa di rilevanti perdite, il consiglio di amministrazione della Mono Car ha deciso di esaminare la possibilità di procedere alla liquidazione volontaria della società oppure ad una riduzione sostanziale dell’organico. 
Essa ha informato il consiglio di impresa della sua situazione finanziaria e dell’eventualità di licenziamenti collettivi. In seguito, ha sottoscritto con l’insieme dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali un progetto di accordo scritto su un piano sociale, successivamente interinato da un contratto collettivo di lavoro, che prevede le modalità per la ristrutturazione dell’impresa e le condizioni del licenziamento collettivo, tra le quali l’assenza di prestazione del preavviso nonché gli elementi per il calcolo dell’indennità di licenziamento e l’importo dell’indennità di compensazione del danno morale. Il detto contratto collettivo di lavoro precisa che la procedura di informazione e di consultazione sul licenziamento collettivo è stata osservata dalla Mono Car. 
L’assemblea generale del personale della Mono Car ha adottato il citato piano sociale e il consiglio d’impresa ha convalidato il voto espresso dall’assemblea. 
Il 14 giugno 2004 la Mono Car ha trasmesso all’autorità pubblica competente l’elenco dei 30 lavoratori destinatari del licenziamento collettivo nonché i criteri seguiti per selezionarli e ha licenziato tali lavoratori con effetto a decorrere dal 21 giugno 2004. I rappresentanti del personale all’interno del consiglio d’impresa non hanno sollevato nessuna obiezione in merito all’osservanza di una o più delle condizioni previste dall’art. 66 della legge del 1998. 
Il 15 giugno 2004 l’autorità pubblica competente ha concesso la riduzione ad un giorno del termine di attesa preliminare al licenziamento ed ha constatato che la procedura di informazione e di consultazione era stata rispettata.

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LaPrevidenza.it, 01/10/2009

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