Inpdap, Circolare 28.5.2009 n. 13
L’articolo 71, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n.133, nel disporre in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede testualmente che, salvo le eccezioni previste, “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
Come precisato dalla circolare n.8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la norma in esame prevede che la trattenuta debba applicarsi per ogni giorno di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni nei casi in cui l’assenza si protrae oltre tale termine. In tale ultima ipotesi (ad esempio, malattia di undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono sempre essere assoggettati alle ritenute prescritte, mentre, per i successivi, occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL e dagli accordi di comparto.
La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art.71 opera per tutte la fasce retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro...
LaPrevidenza.it, 30/05/2009
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