T.a.r. Liguria - Genova, Sentenza 6 ottobre - 23 novembre 2011, n. 1593
l ricorrente, capitano di fregata della Marina Militare, in servizio presso la scuola telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari, ha impugnato la sanzione della perdita di grado per rimozione- – contenuta nel decreto del 4 febbraio 2011 – infittagli dal Vice Direttore generale della direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa.
A fondamento dell’impugnazione ha dedotto, sul piano formale, la violazione delle norme e dei criteri che disciplinano il procedimento disciplinare, e, su quello sostanziale, l’irragionevolezza della sanzione c.d. di stato in ragione del fatto che il comportamento censurato afferirebbe esclusivamente alla vita privata senza alcun riflesso sullo status di militare né sul servizio disimpegnato.
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Accolta la domanda incidentale di tutela cautelare (ord. n. 283/2011), confermata in appello (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3759/2011), alla pubblica udienza del 6.10.2011, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione...
LaPrevidenza.it, 28/12/2011
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